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La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
extraospedaliera anche al personale sanitario non medico,
nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attivita' di rianimazione
cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da
parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei
defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1,
nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per
territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la
responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri
indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita',
con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4833):
Presentato dal sen. Monteleone ed altri, l'11 ottobre 2000.
Assegnato alla 12a commissione (Sanita'), in sede referente, il
25 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1a e 5a e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12a commissione il 13, 14, 20, 28 febbraio 2001;
il 1o marzo 2001.
Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001 in un testo
unificato con atti n. 4855 (sen. Bonatesta) e n. 4873 (sen.
Gambini ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 7684):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
legislativa, l'8 marzo 2001 con pareri delle commissioni I e
della commissione parlamentare per le questioni
regionali.Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa,
ed approvato l'8 marzo 2001.
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